Art. 5.
(Funzionamento del consiglio di istituto).

      1. Il consiglio di istituto elegge, nella prima riunione, il presidente all'interno della componente dei genitori.
      2. Il presidente convoca il consiglio di istituto e ne stabilisce l'ordine del giorno, d'intesa con il dirigente scolastico.
      3. Il consiglio di istituto si riunisce, altresì, su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti.
      4. In sede di prima attuazione della presente legge il regolamento di funzionamento di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), è deliberato dal consiglio di istituto uscente. Decorsi quattro mesi dal suo insediamento, il nuovo consiglio di istituto può modificare il regolamento deliberato ai sensi del presente comma.
      5. Nel caso di persistenti e gravi irregolarità o di impossibilità di funzionamento, o di continua inattività del consiglio di istituto, il dirigente dell'ufficio scolastico regionale competente, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività e l'assolvimento della funzione educativa, provvede al suo scioglimento, nominando un commissario straordinario che resta in carica fino alla costituzione del nuovo consiglio di istituto.

 

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